Comunicato FMI.

A seguito del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» ed i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi alle “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” la Federazione Motociclistica Italiana, vista la persistente situazione sanitaria legata al crescente sviluppo dell’emergenza epidemiologica in atto sull’intero territorio nazionale, ha ritenuto di prorogare la sospensione delle attività.

Pertanto è stata disposta la proroga fino al 27 aprile 2020 incluso di tutte le misure e le disposizioni inerenti il provvedimento di sospensione delle attività federali, già diffuso, attraverso tutti i canali istituzionali.

E’ stato così deliberato di prolungare – allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale – l’applicazione delle seguenti misure relative allo svolgimento delle attività federali fino al 27 aprile 2020 incluso:
-sospensione delle manifestazioni o competizioni sportive federali di ogni ordine e disciplina motociclistica, a livello nazionale e territoriale, fino al 27 aprile compreso, delegando ai Comitati ed alle Commissioni federali la riprogrammazione di tutta l’attività sportiva;
-sospensione delle attività che si svolgono sotto il coordinamento federale, compresi i raduni mototuristici, i corsi per Licenziati, le sedute di allenamento strutturato (esempio: collegiali, stage, corsi), a livello nazionale e territoriale fino al 27 aprile compreso;
-possibilità, sulla base del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo, e salvo ulteriori provvedimenti delle Autorità competenti, per gli Atleti di Interesse Nazionale (PIN, Talenti Azzurri e piloti partecipanti a Campionati Nazionali e Internazionali), di svolgere attività di allenamento a carattere personale in forma non collettiva con il rispetto delle seguenti condizioni:
a)presenza di personale medico tenuto ad effettuare controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
b)attività svolta in impianti utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto ma senza la presenza di pubblico, garantendo il rispetto della distanza minima fra le persone; e prevedendo, nel caso in cui non fossero rispettate tali condizioni e misure precauzionali, la sospensione delle attività di allenamento secondo un generale principio di prudenza e di salvaguardia della salute ed incolumità pubblica.